ATTO COSTITUTIVO
Comunità Energetica Rinnovabile – CER THE GREEN TOWN
L’anno 2025, il giorno 14 del mese di marzo in VALFABBRICA (PG) alla via Roma n. 51-53 – cap 06029 – si
sono riuniti i sigg.: – SOLVI ROBERTO, nato a Spoleto (PG) il 17.12.1973 e residente in Bastia Umbra (PG) alla via Parigi, 12/B
C.F.: SLVRRT73T17I921E – MONTANINO ANDREA, nato a Genova (GE) il 15.05.1981 e residente in Perugia (PG) alla Strada S. Orfeto
Torrente Mussino, 25, C.F.: MNTNDR81E15D969U – CASTAGNOLI ANDREA, nato a Perugia (PG) il 29.03.1979 e residente in Valfabbrica (PG) alla via degli
Olivi, 10, C.F.: CSTNDR79C29G478N.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto
costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza
scopo di lucro denominata: “COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE – THE GREEN TOWN”, in breve
denominata anche “CER GREEN TOWN”. I comparenti convengono e stipulano quanto segue.
Art.1
I comparenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, un’ Associazione non
riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: “COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE – THE GREEN
TOWN” che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di ” CER GREEN TOWN “, disgiuntamente o
congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in VALFABBRICA (PG), alla via ROMA, 51-53 ai sensi
degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
Art.2
L’organizzazione e il funzionamento della “CER GREEN TOWN ” sono disciplinati dalle norme dello Statuto
che, composto di n. 14 (quattordici) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto, firmato come
per legge.
Art.3
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.
Art.4
L’Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di Comunità Energetica
Rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e s.m.i., e relative disposizioni di attuazione. A tal fine
l’Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia rinnovabili in proprietà oppure
acquisirne la disponibilità per perseguire la sua finalità. L’energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o
nella disponibilità dell’Associazione è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per
l’autoconsumo da parte dei membri della configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile che fanno capo
all’Associazione, mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata.
L’Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere
soggetto ad obblighi.
L’Associazione è retta ed opera secondo principi democratici, promuove una partecipazione alla Comunità aperta
e volontaria. L’Associazione è autonoma e controllata dai propri membri. L’Associazione rispetta tutte le
condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di
diritto privato di cui all’art. 42 bis del decreto-legge 162/19, descritte dettagliatamente nelle Regole Tecniche
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approvate dal GSE e dallo stesso pubblicate nella loro ultima versione in data 22.04.2024.
Possono essere membri della CER GREEN TOWN le persone fisiche, le piccole o medie imprese, le associazioni
con personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31,
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti
religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo
quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di
produzione.
La partecipazione all’associazione “CER GREEN TOWN” non può costituire l’attività commerciale e industriale
principale degli associati.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri
soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.
Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzati all’oggetto sociale nei
limiti consentiti dalla normativa vigente.
In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi conseguiti andranno a
copertura dei costi dell’Associazione o ad accrescere il fondo comune.
Art.5
Possono essere soci tutti colorò che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo
Statuto.
Art.6
I soci fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale iniziale versando la quota associativa sul conto corrente
intestato all’Associazione. All’avvio dell’Associazione non è prevista alcuna quota associativa.
Art.7
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
• dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
• dalle quote associative;
• da eventuali contributi o donazioni;
• da eventuali fondi di riserva;
• da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.
Art.8
I comparenti nominano i seguenti membri del Primo Consiglio direttivo dell’Associazione denominata “CER
GREEN TOWN “:
1. Presidente: sig. SOLVI ROBERTO
2. membro, sig. MONTANINO ANDREA
3. membro, sig. CASTAGNOLI ANDREA
Art.9
Le parti dichiarano di aver preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi del R.E. 2016/679 e di prestare il loro
consenso al trattamento dei dati contenuti in questo atto.
STATUTO
COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE – THE GREEN TOWN“CER GREEN TOWN”
Art. 1. Denominazione, sede e durata
1.1 E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione non riconosciuta
“Comunità Energetica Rinnovabile – THE GREEN TOWN (di seguito CER).
1.2 L’Associazione ha sede alla via ROMA, 51/53 nel Comune di VALFABBRICA (PG) cap 06029. Le
variazioni della sede nell’ambito del territorio di azione dell’Associazione possono essere deliberate dal
Consiglio Direttivo senza che ciò comporti alcuna modifica statutaria, bensì l’obbligo di comunicazione
agli uffici competenti.
1.3 L’Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell’Assemblea
straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del
patrimonio sociale come prescritto dal successivo art. 13.
1.4 L’anno associativo coincide con l’anno solare.
1.5 L’Associazione è un ente autonomo.
Art. 2. Oggetto e scopo
2.1 Lo scopo principale dell’Associazione è fornire benefici ambientali, economici, sociali e solidaristici a
livello di Comunità ai propri membri e alle aree locali in cui opera, e non già realizzare profitti finanziari,
tramite la produzione e condivisione di energia.
2.2 L’Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di Comunità
Energetica Rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e s.m.i., e relative disposizioni di
attuazione. A tal fine l’Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia
rinnovabili in proprietà oppure acquisirne la disponibilità per perseguire la sua finalità. L’energia
prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione è utilizzata
prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l’autoconsumo da parte dei membri
della configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile che fanno capo all’Associazione, mentre
l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata.
2.3 L’Associazione è retta ed opera secondo principi democratici, è a partecipazione aperta e volontaria e
non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
svolgimento in via principale di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro
familiari e di terzi e dei territori in cui opera delle attività previste per la Comunità Energetica dalla
Direttiva della Unione n. 2018/2001 e dalla Direttiva della Unione n. 2019/944, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. L’Associazione è aperta ai soli
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soggetti pubblici e privati, ivi compresi i consumatori, ammissibili ai sensi dell’art.31, comma 1 lett. b)
del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, del decreto MASE
n.414/2024, c.d. Decreto CACER, delle Regole operative GSE 23.02.2024, così come aggiornate il
22.04.2024.
2.4 L’Associazione altresì si propone di operare in campo ambientale, sociale, culturale ed istituzionale al
fine di promuovere:
1. La tutela dell’ambiente;
2. Il risparmio energetico;
3. La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
4. La produzione di energia sul territorio;
5. L’autosufficienza energetica;
6. Contrasto alla povertà energetica;
in tal modo perseguendo le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale predette.
2.5 Per raggiungere il proprio scopo sociale, l’Associazione svolgerà le seguenti attività:
a) organizzare la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella
disponibilità e sotto il controllo dell’Associazione così come previsto dall’art. 31 del Dlgs 199/2021
garantendo gli obblighi e i requisiti previsti dallo stesso art. 31 e il rispetto dei diritti dei soci in qualità
di clienti finali;
b) gestire i rapporti con il GSE ai fini del regolare assetto della Comunità nel rispetto della normativa
vigente;
c) monitorare la produzione e i consumi dei propri soci con finalità di verifica, ripartizione e
rendicontazione;
d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i soci, all’immissione
della stessa in rete e alla restituzione delle componenti tariffarie, nonché usufruire delle eventuali
detassazioni previste per gli investimenti finalizzati all’efficientamento energetico;
e) ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell’ ”Allegato A – Schema
di ripartizione”, parte integrante del presente Statuto;
f) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi
di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti
rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 199/2021;
g) accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi
di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori
delle reti di trasmissione o di distribuzione;
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h) promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi
di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, e in particolare ai membri che versano in condizioni di
povertà energetica;
i) assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e di flessibilità
relativamente alle attività suddette.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche
di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.
2.6 L’Associazione, sia direttamente che mediante terzi, potrà altresì svolgere le seguenti attività:
• realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull’utilizzo e lo
sviluppo delle energie rinnovabili e la tutela dell’ambiente;
• stimolare l’ideazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la partecipazione a modelli di
governance di generazione distribuita dell’energia e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione
dell’uso di energia da fonti rinnovabili;
• pianificazione territoriale per l’energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la
promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la
valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
• realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti
Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l’acquisto di
energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto
consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare
una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati e della comunità;
• realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di
permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l’acquisto di energia. Ciò
anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo
sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e
dai regolamenti.
• l’Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni
caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali. L’Associazione potrà partecipare ad altre
associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi
scopo di lucro.
2.6 Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili l’Associazione può comunque svolgere una o
più delle seguenti attività:
(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei soci,
(ii) promozione di interventi integrati di domotica,
(iii) interventi di efficienza energetica,
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(iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri,
(v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi
ancillari e di flessibilità,
Art. 3. Soci e quote associative
3.1 Sono ammessi all’Associazione le persone fisiche, le piccole o medie imprese, le associazioni con
personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art.
31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione,
gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute
nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito.
anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
a condizione di essere titolari di un POD/Punto di Connessione sotteso alla medesima cabina primaria
di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall’Associazione e che siano
situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell’energia
e rispondano ai requisiti di cui all’articolo 31 d.lgs. 199/2021 s.m.i. e disposizioni di attuazione.
3.2 Requisito per partecipare all’Associazione, come pocanzi detto, è la titolarità, di una utenza per
l’approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di
trasformazione primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita
dall’Associazione. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla
medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota
e ha diritti per un solo voto.
3.3 I soci si distinguono in: – Soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo: i soci fondatori sono tenuti a
rispettare i principi cardine su cui si fonda la Comunità Energetica, ed in particolare:
• I Soci fondatori, in caso di recesso anticipato, si impegnano a non partecipare ad altre
configurazioni di autoconsumo collettivo che insistono sulle stesse cabine primarie in
cui è attiva l’Associazione per i 2 anni successivi alla data di avvenuto recesso.
• I Soci Fondatori hanno diritto a vedersi rimborsate eventuali spese sostenute ai fini del
raggiungimento dello scopo sociale. Le spese oggetto di rimborso devono essere
debitamente documentate. – Soci ordinari, successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e previa
sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione.
I soci ordinari, a loro volta, si distinguono in:
• Soci produttori: i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione. Il
punto di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di produzione di ciascun socio
produttore può altresì prelevare energia dalla rete nei momenti in cui ciò sia necessario, senza che
ciò comporti la decadenza della qualifica di socio produttore. È consentito altresì al socio
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produttore che abbia la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui sopra conferire nella disponibilità della Comunità
Energetica contestualmente ulteriori POD di solo consumo. Si fa presente che nel caso in cui il
socio produttore acceda al Contributo a fondo perduto del 40% previsto per gli impianti inseriti in
Comunità Energetiche ubicate nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, rinuncia all’incentivo previsto per
i soci produttori come da Schema di ripartizione allegato (sub A).
• Soci consumatori: i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica
sotteso alla medesima Cabina di trasformazione primaria di uno dei soci produttori e condividono
i propri consumi di energia elettrica all’interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono,
su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti
energetiche rinnovabili;
• Soci Concedenti: gli enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni, le PMI, i Condomini e
i proprietari di immobili, che intendono concedere in favore dell’Associazione, il diritto all’utilizzo
di specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili.
3.4 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l’attività
commerciale e industriale principale.
3.5 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome,
cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, indirizzo mail, unitamente all’attestazione di accettare e
attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. All’atto della
presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente
Statuto e del regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo –
conseguente alla sua adesione all’Associazione.
3.6 La partecipazione all’Associazione è aperta e volontaria e può essere richiesta sia per l’assunzione del
ruolo di “Produttore” sia per quello di “Consumatore” che di “Concedente”. È aperta a coloro i quali,
essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta come
indicato al precedente comma 3.5.
3.7 Tutti i Soci, tranne i Soci onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa (ove prevista) di
importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell’atto costitutivo, salvo
motivate eccezioni.
3.8 Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti
dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3.7 La qualità di socio dà diritto: – a partecipare alla vita dell’Associazione; – a partecipare all’elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato; – ad essere informato delle iniziative organizzate; – a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell’Associazione.
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3.8 I soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.
3.9 I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Procedimento di ammissione dei soci:
3.10 È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro
un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i
requisiti previsti.
3.11 In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine
di cui al precedente comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato
potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo
scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei
Soci alla sua prima convocazione.
Art. 4. Diritti degli associati
4.1
4.2
4.3
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Gli associati hanno diritto a:
partecipare alle Assemblee;
votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi
dell’istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;
conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
conoscere l’ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
rassegnare le dimissioni e recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone
comunicazione scritta al Presidente.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
Articolo 5 – Doveri degli associati
5.1 Gli associati sono tenuti a: –
rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati; – – –
versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e nei tempi
concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fine di lucro, anche indiretto.
5.2 Qualora sottendano alla medesima cabina di trasformazione primaria e hanno la disponibilità del tetto e/o
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delle pertinenze dell’immobile, i Soci hanno la facoltà di mettere a disposizione dell’Associazione il
tetto dell’immobile e/o eventuali pertinenze per la realizzazione eventuale di un impianto di energia
rinnovabile fermo restando che nell’ambito del mercato energetico, la partecipazione dei membri alla
comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere
il proprio venditore.
5.3 La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico
dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi,
non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Art. 6 Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l’apporto della capacità di autoconsumo
6.1 Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali
per l’apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all’art. 32, comma 1, lett. c) d.lgs.
199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire.
6.2 Il Regolamento, per quanto riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell’autoconsumo condiviso come
meglio specificati al successivo articolo 11-bis e nell’Allegato A, è redatto nel rispetto dei seguenti
principi e criteri in ordine di priorità:
a) copertura dei costi dell’Associazione che non siano coperti da altre attività e altri introiti
dell’Associazione medesima ivi inclusi i costi di gestione dell’Associazione, i costi di investimento
per la realizzazione degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e gli
eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Soci e di terzi, e per la messa a disposizione della
capacità di consumo dell’energia condivisa da parte dei Soci secondo criteri che tengano conto anche
delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale;
b) benefici sociali per il territorio di riferimento dell’Associazione;
c) ripartizione fra i Soci che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi;
d) L’eventuale eccedenza dei contributi riconosciuti per effetto dell’autoconsumo condiviso rispetto ai
costi di cui alle lettere precedenti può essere utilizzata per le finalità istituzionali dell’Associazione.
Art. 7. Perdita della qualità di socio
7.1 Le cause di perdita della qualifica di socio sono le seguenti:
• decesso;
• scioglimento dell’Associazione;
• mancato pagamento della quota associativa annuale;
• dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
• espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle
deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali
all’associazione.
7.2 I soggetti che perdono i requisiti di ammissione perdono la qualità di Socio. La perdita dei requisiti e la
conseguente esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può
essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità del Socio che abbia
subito la decisione di richiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo.
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7.3 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni
dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi.
7.4 I Soci hanno diritto di recedere dall’Associazione in ogni momento fermi restando, in caso di recesso
anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli
investimenti sostenuti. Il diritto di recesso va comunicato con un preavviso di almeno sessanta giorni
prima della fine dell’esercizio sociale (31/12) da inviare a mezzo raccomandata a.r. al Consiglio Direttivo.
7.5 A decorrere dal ricevimento della deliberazione di esclusione o di recesso viene meno ogni diritto del
Socio all’esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all’Associazione e
alla Comunità Energetica.
Art. 8. Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio
8.1 Il fondo comune dell’Associazione è costituito: – dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà; – dalle quote associative; – da eventuali contributi o donazioni o concessioni di beni mobili e immobili; – da eventuali fondi di riserva; – da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.
8.2 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
8.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell’anno
precedente e lo sottopone all’assemblea per l’approvazione.
Art. 9. Organi
9.1 Sono organi dell’Associazione: – il Presidente; – il Consiglio Direttivo; – l’Assemblea; – il Tesoriere, ove nominato; – il Comitato di Configurazione, ove previsto.
Art. 10. Il Presidente
10.1 Il Presidente dell’Associazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona del sig.
SOLVI ROBERTO e rimane in carica per 5 (cinque) anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il
Presidente è nominato dai Soci fondatori e dura in carica 5 (cinque) anni.
10.2 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione.
10.3 Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti
anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di
instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione stessa.
10.4 Più in particolare Il Presidente:
a) convoca il Consiglio di Indirizzo (ove previsto);
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b) convoca l’Assemblea dei Partecipanti, se costituita.
Art. 11. Il Consiglio Direttivo
11.1 Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito
di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio con il corrispondente potere di legale rappresentanza. Il Primo
Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell’Associazione.
La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.
Il Consiglio Direttivo dura in carico cinque anni con possibilità di rielezione da parte dei Consiglieri uscenti.
Il Presidente è nominato a maggioranza dai Soci Fondatori ed è il sig. SOLVI ROBERTO.
Gli altri due membri sono nominati:
a) un membro nominato dai Soci Fondatori: sig. MONTANINO ANDREA;
c) un membro nominato dai Soci Fondatori: sig. CASTAGNOLI ANDREA.
Essi restano in carica fino alla nomina dei successori. Il Consiglio Direttivo nomina, se lo ritiene opportuno,
un Vicepresidente al suo interno.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,
salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta
di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia
prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello
fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima
della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può
contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione. Il Consiglio Direttivo, anche
in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti
tutti i componenti. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in audio/video
conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire
la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare
collaboratori e consulenti. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
a) Approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno successivo e nel mese
di marzo il bilancio consuntivo dell’anno precedente, il bilancio preventivo comprende anche il
programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
b) Delibera il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l’apporto della capacità di
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autoconsumo e i regolamenti necessari alla gestione della Associazione;
c) Dispone l’impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento:
d) Decide l’accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti
di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
e) Delibera sull’instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
f) Delibera in merito alla stipula ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché
relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
g) Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l’Associazione ed altri enti pubblici e privati;
h) Nomina il Presidente ed un Vice-presidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri
Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
i)
Stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione ed i relativi programmi, nell’ambito degli scopi e
delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
j)
Stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell’Associazione;
k) Delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni;
l)
Nomina i componenti dell’Organo di Revisione e ne delibera i compensi;
m) Delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;
n) Delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di
svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente
Statuto.
Il Consiglio Direttivo – Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione
L’individuazione dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere effettuata sulla base di requisiti di
onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Non possono comunque far parte del Consiglio Direttivo coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile e dell’art. 3 del D.lgs.39/2013;
b) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte
Costituzionale;
c) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea
e della Magistratura ordinaria e speciale.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 11-bis Referente e Ripartizione degli incentivi
L’Associazione stessa è il Referente e mandatario dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e
incentivazione dell’energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e ad
essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
Gli incentivi derivanti dall’energia condivisa sono destinati secondo il seguente ordine di priorità:
1. restituzione di eventuali debiti contratti ai fini del raggiungimento dello scopo sociale;
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2. copertura dei costi di gestione della CER e degli impianti di produzione in disponibilità;
3. beneficio sociale per il territorio di riferimento dell’Associazione (a titolo esemplificativo
ancorché non esaustivo, promozione della mobilità sostenibile, installazione di colonnine di
ricarica, promozione di attività sociali, interventi di efficientamento energetico a favore di soci
in condizione di povertà energetica etc.);
4. investimenti energetici e tecnologici da parte della CER a favore dei propri membri,
5. ripartizione fra i soci (sempre e comunque nel rispetto della normativa di settore relativamente
alle eccedenze sull’energia condivisa da riconoscere necessariamente ai soggetti non PMI).
La parte degli incentivi destinati ai soci tiene conto del ruolo e dell’apporto, in termini di produzione e di
consumo di energia da parte dei Soci medesimi, così come meglio specificato nell’Allegato A – Schema di
ripartizione. La ripartizione tra i produttori e i consumatori avverrà proporzionalmente all’energia prodotta
ovvero consumata che concorre alla determinazione dell’incentivo; a tal fine saranno riportate le quantità di
energia prodotta e immessa in rete e di energia consumata “virtualmente” da ciascun POD su base oraria,
legando così la ripartizione al criterio proporzionale pocanzi menzionato. Si fa presente che nel caso in cui
l’energia autoconsumata dai soci consumatori superasse quella immessa in rete dai soci produttori, si mantiene
il criterio proporzionale.
Ai sensi del Decreto MASE del 28 gennaio 2024, art.3, comma secondo, lett. g) l’eventuale importo della
tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia
condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto, vale a dire superiore al 55% dello
stesso, oppure superiore al 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, ai
sensi del paragrafo 2.2.1.3 delle regole operative GSE del 22.04.2024, sarà destinato per finalità sociali aventi
ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, ricavi e
avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve. Resta in ogni caso inteso che è consentita l’attribuzione in favore
degli associati degli incentivi previsti ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, restando salve le diverse previsioni di legge o regolamentari che
dovessero medio tempore intervenire.
Art. 12. L’Assemblea
12.1 L’Assemblea è formata da tutti i soci, fondatori e ordinari.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, entro
il quarto mese per l’approvazione del bilancio di previsione e per il bilancio di esercizio dell’anno
precedente, previa convocazione dei Soci da parte del Presidente o del Vice-Presidente mediante
comunicazione scritta anche in via telematica, almeno 10 giorni prima della data in cui l’Assemblea deve
tenersi, contenente l’ordine del giorno.
L’Assemblea svolge le seguenti funzioni necessarie:
• esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio Direttivo, sulle linee generali delle attività
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dell’Associazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti di volta in volta sottoposti
alla sua deliberazione;
• approva il bilancio di previsione e il bilancio d’esercizio dell’anno precedente.
Ogni socio ha diritto a un voto. Hanno diritto di voto i Soci in regola con l’eventuale pagamento della
quota associativa. Ogni Socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, fermo il limite massimo di tre
voti esprimibili da ciascun Socio. L’Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei
Soci in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a
maggioranza semplice dei presenti.
Le modifiche dello Statuto si considerano approvate se deliberate, in seno a un’Assemblea validamente
costituita, dalla maggioranza semplice dei Soci Fondatori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice- Presidente. Il
Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci
intervenuti. Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13. Scioglimento
13.1 Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
e con il consenso di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
13.2 L’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso e delibera in ordine
alla devoluzione del fondo comune.
Art. 14. Norma finale
14.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.
FIRME PER ACCETTAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
SIG. SOLVI ROVERTO
SIG. MONTANINO ANDREA
SIG. CASTAGNOLI ANDREA
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The Green Town
T. +39 320 239 4635 - T. +39 392 9130641
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